(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di promuovere la cultura di pace ed in conformita' ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella solidarieta' e cooperazione internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli. 2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonche' della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della poverta', alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.