(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'Art. 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando: a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici; b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti; c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.