(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia
                 Giulia n. 50 del 15 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  in attuazione dell'Art. 4, primo comma, n. 12),
dello   Statuto   speciale,  adottato  con  la  legge  costituzionale
31 gennaio  1963,  n.  1,  nel  rispetto  della  Costituzione,  degli
obblighi  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in armonia con i
principi  di  cui  alla  legge  22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro
sulla  protezione  dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici),  e  al  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l'installazione
degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:
      a)  il  diritto  dei  cittadini  alla tutela della salute dagli
effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
      b)  un  ordinato  sviluppo  e  una  corretta localizzazione sul
territorio regionale degli impianti;
      c)  la  garanzia  degli  utenti  di  usufruire  del servizio di
telefonia mobile sul territorio della Regione.