(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 29 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Pubblicazione delle deliberazioni statutarie 1. Il presidente del consiglio regionale dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di adozione dello statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 123, comma 2 della Costituzione. 2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data della approvazione, e' pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione: «Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell'Art. 123 comma 2 della Costituzione.». 3. Nello stesso Bollettino, in calce alla deliberazione statutaria, e' pubblicato un avviso recante notizia che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un numero espressamente indicato di elettori della Regione, individuato sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l'elezione del consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il consiglio regionale possono richiedere di procedere a referendum ai sensi dell'Art. 123, comma 3 della Costituzione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e sulla base del seguente quesito referendario: «Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante .... approvata dal consiglio regionale in data ....... e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria numero ...... del .......».