(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del 24 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al titolo della legge regionale n. 2/2003 sostituire: «(artt. 150 e 151 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) con: (artt. 145, 146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42/2004). All'Art. 1 «Competenze in materia paesaggistica» della legge regionale n. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del primo comma, e' sostituita dalla seguente; «a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'Art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004.»; b) alla lettera b) del primo comma sono apportate le seguenti modifiche: 1. le parole «all'Art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999» sono sostituite dalle seguenti: «all'Art. 146, all'Art. 167 ed all'Art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004». nelle forme previste dall'Art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali. Art. 2-quarter. Norme finanziarie Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 3.05.002 denominato «Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientati e valutazione impatto ambientate legge regionale n. 40/1990 e Art. 46 legge regionale n. 11/1999», e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 5.01.016 denominato «Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali». Per l'anno 2004 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita' presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1. Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di Spesa.»