(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 41 del
                          24 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Al titolo della legge regionale n. 2/2003 sostituire: «(artt. 150
e  151  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) con: (artt. 145,
146, 159 e 167 decreto legislativo 22 novembre 2004, n. 42/2004).
    All'Art.  1  «Competenze  in  materia  paesaggistica» della legge
regionale n. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la lettera a) del primo comma, e' sostituita dalla seguente;
        «a)  al  coordinamento della pianificazione paesaggistica con
altri  strumenti di pianificazione ai sensi dell'Art. 145 del decreto
legislativo n. 42/2004.»;
      b) alla  lettera  b) del primo comma sono apportate le seguenti
modifiche:
        1.  le  parole  «all'Art.  151  del  decreto  legislativo  n.
490/1999» sono sostituite dalle seguenti: «all'Art. 146, all'Art. 167
ed all'Art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004».
    nelle  forme  previste  dall'Art.  167 del decreto legislativo n.
42/2004.
    Le  somme  derivanti  dal pagamento delle sanzioni amministrative
contemplate  dalla  presente  legge  sono  acquisite  al  bilancio ed
utilizzate  per  le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle
bellezze naturali.
                           Art. 2-quarter.
                          Norme finanziarie
    Le  somme  derivanti  dal pagamento delle sanzioni amministrative
nella  presente  legge  sono acquisite nel bilancio regionale al Cap.
35005  UPB  3.05.002 denominato «Entrate derivanti da violazioni alle
norme  in materia di beni ambientati e valutazione impatto ambientate
legge  regionale  n. 40/1990 e Art. 46 legge regionale n. 11/1999», e
destinate  alle  spese  inerenti  la tutela e la valorizzazione delle
bellezze  naturali  con  riferimento  al  Cap.  291421  UPB  5.01.016
denominato «Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali».
    Per  l'anno  2004  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente  legge  si  fa  fronte  con  le  disponibilita'  presenti in
bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1.
    Per  gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti
sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di Spesa.»