(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 14 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Elettorato attivo e passivo 1 . Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno della elezione. 2. Sono eleggibili a presidente della giunta ed a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno della elezione. 3 . Non puo' essere candidato presidente della giunta chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.