(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del
                          14 gennaio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Elettorato attivo e passivo
    1 . Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni  della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel
testo  unico  delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per  la  tenuta  e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che
abbiano  compiuto  il diciottesimo anno di eta' entro il giorno della
elezione.
    2.  Sono  eleggibili  a  presidente della giunta ed a consigliere
regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta' entro il giorno della elezione.
    3 . Non puo' essere candidato presidente della giunta chi ha gia'
ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.