(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.  La presente legge detta disposizioni ai fini dell'attuazione,
nell'ambito  del  territorio  regionale,  della sanatoria degli abusi
edilizi prevista dall'Art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269   (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione   dell'andamento   dei  conti  pubblici)  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre   2003,   n.  326,  come
ulteriormente   modificato  dalla  legge  24 dicembre  2003,  n.  350
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale pluriennale
dello  Stato  - legge finanziaria 2004) e dal decreto-legge 12 luglio
2004,  n.  168  (Interventi  urgenti  per il contenimento della spesa
pubblica)  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191.
    2.  La  disciplina  sostanziale e procedurale prevista dal citato
Art.  32  e  dai  relativi  allegati  del decreto-legge n. 269/2003 e
successive  modifiche  si  applica,  in  quanto  compatibile  con  la
presente legge, alla sanatoria di cui al comma 1.