(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente legge detta disposizioni ai fini dell'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, della sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'Art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. 2. La disciplina sostanziale e procedurale prevista dal citato Art. 32 e dai relativi allegati del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche si applica, in quanto compatibile con la presente legge, alla sanatoria di cui al comma 1.