(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 10 gennaio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori, la presente legge disciplina il rilascio del nullaosta preventivo all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le attivita' comportanti esposizioni a scopo medico, classificato di categoria B ai sensi dell'Art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito denominato nullaosta. 2. La presente legge disciplina, altresi', le modalita' per l'espressione dei pareti previsti dagli articoli 28 e 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 230/1995 ai fini del rilascio, da parte dei competenti organi statali, dei nullaosta preventivi all'impiego di radiazioni ionizzanti nonche' l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, ai sensi dell'Art. 30 dello stesso decreto legislativo, e gli inventari delle apparecchiature radiogene e delle sostanze radioattive.