(Pubblicata nel 1° supl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia, n. 51 del 17 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare
con  la  legge  2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari),  disciplina  un  sistema di interventi volti a rendere
effettivo  il diritto allo studio per gli studenti delle universita',
delle  istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e
delle  scuole  superiori  per  mediatori linguistici, con particolare
riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.