(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 35 del 29 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  comunita'  toscana  manifesta  la  solidarieta' ai propri
appartenenti   vittime  di  eventi  di  terrorismo,  di  criminalita'
organizzata  e  del  dovere  o  ai  loro superstiti, anche tramite la
concessione  da parte della Regione dei benefici di cui alla presente
legge,  in  coerenza con i principi della normativa statale in questa
materia.