(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 29 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La comunita' toscana manifesta la solidarieta' ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalita' organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.