(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 22 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 65/1997 1. All'Art. 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio), dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il piano puo' essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o piu' parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attivita' di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l'adozione del piano e l'entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure transitorie di salvaguardia di cui all'Art. 31, commi 5, 6 e 7.».