(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 50 del 15 docembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                  Oggetto, finalita' e definizioni
    1.  La  presente  legge  disciplina,  in attuazione dell'Art. 90,
commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
«Legge finanziaria 2003»), le modalita' di affidamento della gestione
di  impianti sportivi di proprieta' di enti pubblici territoriali, al
fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo
sportivo, la qualita' dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.
    2. Ai fini della presente legge, si intende per:
      a) impianti   senza   rilevanza   economica   quelli   che  per
caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o
produttivi  di  introiti  esigui,  insufficienti a coprire i costi di
gestione;
      b) impianti  aventi  rilevanza economica quelli che sono atti a
produrre utili.