(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 docembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto, finalita' e definizioni 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'Art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2003»), le modalita' di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprieta' di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualita' dei servizi e ottimizzare i costi gestionali. 2. Ai fini della presente legge, si intende per: a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione; b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.