(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituito il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, di seguito chiamato sottosegretario. 2. Il Sottosegretario, che partecipa alle sedute della giunta regionale senza diritto di voto, e' nominato dal Presidente della Regione tra i consiglieri regionali in carica; il Presidente puo' revocare la nomina in qualsiasi momento. 3. Il Sottosegretario puo' rappresentare il Presidente della Regione su disposizione dello stesso, svolge l'attivita' sotto la sua direzione ed opera in nome e per conto del medesimo. 4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, il Sottosegretario, inoltre, mantiene i rapporti con il Consiglio, con gli assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati. 5. Per assolvere al suo ruolo, il Sottosegretario si avvale delle strutture, delle collaborazioni e del personale che sono nella disponibilita' della Presidenza della Regione. 6. Al Sottosegretario si applica la normativa prevista per il vicepresidente del Consiglio in materia di indennita' nonche' l'Art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e, solo per gli assetti organizzativi, le disposizioni previste per gli assessori regionali. 7. Il Sottosegretario e' sostituito nella Commissione consiliare di cui fa parte da un consigliere dello stesso gruppo politico o di altro gruppo di maggioranza.