(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1°
                             marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. E' istituito il Sottosegretario alla Presidenza della Regione,
di seguito chiamato sottosegretario.
    2.  Il  Sottosegretario,  che  partecipa alle sedute della giunta
regionale  senza  diritto  di  voto, e' nominato dal Presidente della
Regione  tra  i  consiglieri  regionali in carica; il Presidente puo'
revocare la nomina in qualsiasi momento.
    3.  Il  Sottosegretario  puo'  rappresentare  il Presidente della
Regione su disposizione dello stesso, svolge l'attivita' sotto la sua
direzione ed opera in nome e per conto del medesimo.
    4.   Nell'esercizio   della   funzione  di  cui  al  comma 3,  il
Sottosegretario,  inoltre,  mantiene i rapporti con il Consiglio, con
gli  assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale,
con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati.
    5. Per assolvere al suo ruolo, il Sottosegretario si avvale delle
strutture,  delle  collaborazioni  e  del  personale  che  sono nella
disponibilita' della Presidenza della Regione.
    6.  Al  Sottosegretario  si  applica la normativa prevista per il
vicepresidente  del Consiglio in materia di indennita' nonche' l'Art.
8,  comma 1,  lettera b), della legge regionale 12 settembre 1991, n.
15,  e,  solo per gli assetti organizzativi, le disposizioni previste
per gli assessori regionali.
    7.  Il Sottosegretario e' sostituito nella Commissione consiliare
di  cui  fa parte da un consigliere dello stesso gruppo politico o di
altro gruppo di maggioranza.