(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007) Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»; Visto, in particolare, l'Art. 23, sulla base del quale l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a universita', a enti pubblici di ricerca, a consorzi, societa' consortili, associazioni e fondazioni, che svolgono attivita' di ricerca, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa; Visto il comma 5 del medesimo Art. 23 il quale prevede che con regolamenti regionali siano definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo; Visto l'Art. 2 della legge regionale n. 26/2005 che introduce, tra le altre, le definizioni di ricerca e di trasferimento tecnologico; Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006; Ritenuto di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare; Visto l'Art. 3 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale la giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche; Visto il comma 4 del medesimo Art. 23 della legge regionale n. 26/2005 ai sensi del quale sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformita' alle priorita' individuate nel Programma; Visto il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con particolare riferimento alle schede riguardanti l'Art. 23 della legge regionale n. 26/2005; Visto il testo del Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca; Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 908 del 20 aprile 2007; Decreta: 1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY