(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)
    Vista  la  legge  regionale  10 novembre  2005, n. 26, denominata
«Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico»;
    Visto,   in   particolare,   l'Art.  23,  sulla  base  del  quale
l'Amministrazione  regionale promuove la realizzazione di progetti di
ricerca  scientifica,  ricerca  applicata  o  industriale  di elevato
impatto  sistemico  per  il  settore  produttivo, del welfare e della
pubblica  Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca
mediante  la concessione a universita', a enti pubblici di ricerca, a
consorzi,   societa'   consortili,  associazioni  e  fondazioni,  che
svolgono  attivita' di ricerca, di contributi fino a totale copertura
della spesa ammessa;
    Visto  il  comma  5 del medesimo Art. 23 il quale prevede che con
regolamenti  regionali  siano  definiti,  da  parte  della  direzione
centrale  lavoro,  formazione,  universita'  e  ricerca, nel rispetto
della  normativa  comunitaria  vigente,  gli  ulteriori requisiti, le
condizioni,  i  criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione
degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
    Visto  l'Art.  2  della legge regionale n. 26/2005 che introduce,
tra   le   altre,  le  definizioni  di  ricerca  e  di  trasferimento
tecnologico;
    Vista  la  «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore  di ricerca, sviluppo e innovazione» pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;
    Ritenuto  di  adottare  le  definizioni  di  cui  alla disciplina
predetta nell'ambito del testo regolamentare;
    Visto  l'Art.  3  della  legge  regionale n. 26/2005 ai sensi del
quale  la  giunta  regionale  definisce  e  approva,  per  un periodo
triennale,  con  aggiornamento annuale, il programma regionale per la
promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attivita' di ricerca
e   di  trasferimento  delle  conoscenze  e  delle  competenze  anche
tecnologiche;
    Visto  il  comma  4 del medesimo Art. 23 della legge regionale n.
26/2005  ai  sensi  del quale sono finanziabili i progetti di ricerca
redatti in conformita' alle priorita' individuate nel Programma;
    Visto  il  «Programma  regionale  per la promozione e lo sviluppo
dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle
conoscenze  e  delle  competenze  anche  tecnologiche»  approvato con
deliberazione  della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, con
particolare riferimento alle schede riguardanti l'Art. 23 della legge
regionale n. 26/2005;
    Visto  il  testo del Regolamento per la concessione di contributi
per  la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o
industriale  di  elevato impatto sistemico per il settore produttivo,
del  welfare  e  della  Pubblica  amministrazione e di diffusione dei
risultati della ricerca, predisposto dalla Direzione centrale lavoro,
formazione, universita' e ricerca;
    Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 908 del
20 aprile 2007;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato,  per  le  motivazioni  esposte in premessa, il
«Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di
progetti  di  ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato
impatto  sistemico  per  il  settore  produttivo, del welfare e della
Pubblica   amministrazione   e  di  diffusione  dei  risultati  della
ricerca»,  nel  testo  allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    3.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY