(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 10 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22-6171 del 18 giugno 2007 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006 n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)». Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, disciplina il procedimento e i criteri di assegnazione dei contributi e di valutazione dei piani di recupero dei seguenti beni: a) le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi da apposito decreto del Ministero competente; b) i fabbricati ferroviari non dichiarati dismessi, ma di fatto non utilizzati o non utilizzabili per l'esercizio ferroviario. 2. Il recupero delle linee ferroviarie e' consentito. nei seguenti casi: a) uso trasportistico e turistico; b) transito di cicli ferroviari o similari; c) percorsi ciclabili; d) percorsi pedonali attrezzati, fruibili anche da utenti diversamente abili; e) percorsi per il turismo equestre. 3. Il recupero previsto al comma 2, lettere c), d) ed e) e' consentito solo previa dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti, dell'anti economicita' del recupero ad uso ferroviario. 4. E' consentito l'uso promiscuo percorso ciclabile-percorso pedonale sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato e nel rispetto delle norme tecniche in vigore per quanto riguarda tali infrastrutture. 5. Il recupero degli immobili ferroviari inutilizzati e' subordinato all'utilizzo ad uso pubblico o sociale del bene.