(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 1. Il comma 10 dell'art. 28 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e' sostituito dal seguente: "10. Non e' ammessa la mobilita' dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e a quello professionista dell'area tecnico-operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco". 2. Al comma 10-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 45/1995, le parole: "i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali" sono sostituite dalle seguenti: "gli ispettori forestali, i sovrintendenti forestali e gli agenti forestali". 3. Al comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 45/1995, dopo le parole: "di Capo dell'osservatorio economico e sociale," sono inserite le seguenti: "di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta".