(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, recante «Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro», di seguito denominata legge; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge, che prevede che l'accreditamento dei Punti di ascolto attivabili all'interno dei progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro di cui al comma 1 sia disposto sulla base di un regolamento regionale; Visto, altresi', l'art. 6, comma 1, della legge, che stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, indicando le modalita' di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti che prevedano anche l'attivazione dei punti di ascolto; Visto il «Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.; Ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nella valutazione e gestione dei progetti presentati nei primi mesi di applicazione del predetto regolamento, di introdurre alcune modifiche migliorative al testo dello stesso, in particolare per cio' che concerne i requisiti dei soggetti che possono presentare i progetti, i criteri di valutazione, il termine per la loro presentazione, le spese ammissibili, le modalita' di concessione ed erogazione del finanziamento, nonche' alcuni adempimenti dei Punti di ascolto; Sentita la Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro che nella seduta del 7 maggio 2007 ha esaminato il testo di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1159, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.»; Sentita, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 6, comma 1, della legge, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 giugno 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole, previo accoglimento di un emendamento integrativo relativo ai criteri di assegnazione dei punteggi nella valutazione dei progetti; Ritenuto di accogliere l'emendamento approvato dalla competente Commissione consiliare; Visto il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 22 giugno 2007; Decreta: 1. E' approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY