(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 30 del 25 luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione,  in  attuazione  di  quanto disposto dalla legge
14 agosto  1991,  n.  281  (legge  quadro  in  materia  di animali di
affezione  e  prevenzione del randagismo) e successive modificazioni,
anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e
di  tutelare  la  salute,  il  benessere  e  l'ambiente,  promuove la
prevenzione  del  randagismo, la protezione e la tutela degli animali
di affezione e ne sancisce il diritto alla dignita' di esseri viventi
ed  il  rispetto  delle  loro  esigenze  fisiologiche  ed etologiche,
condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.