(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 20 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 «Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia»; Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e seguenti modificazioni «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 di data 8 giugno 2007, avente ad oggetto: «Approvazione delle modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. - Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. La rubrica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., e' sostituita dalla seguente: «Tariffe, orari, modalita' di trasporto, copertura assicurativa RC».