(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
               Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

   1.  La  presente  legge disciplina le modalita' di affidamento dei
servizi   pubblici   di   rilevanza   economica,  ferme  restando  le
disposizioni di legge di settore.
   2.  Agli  effetti  della presente legge sono servizi pubblici quei
servizi assunti:
   a)  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  dagli enti da essa
dipendenti  o  il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche
delegate;
   b)  dalle  comunita'  comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle
relative forme associative o di collaborazione.
   3.  Agli  effetti  della  presente legge sono servizi di rilevanza
economica i servizi:
   a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di
attivita' dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari,
e;
   b)  in  cui  il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in
tutto o in parte il rischio di gestione.