(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore. 2. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti: a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate; b) dalle comunita' comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione. 3. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi: a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attivita' dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e; b) in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.