(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2004

1.  Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2004,
n.  28  (disciplina  delle  attivita'  di  estetica  e di tatuaggio e
piercing),  e' inserito il seguente: «2-bis. L'esecuzione di piercing
al  padiglione  auricolare  ai  minori  di  anni quattordici non puo'
avvenire  senza il consenso informato reso personalmente dai genitori
o  dal tutore, espresso secondo le modalita' indicate dal regolamento
di cui all'art. 5 comma 1».