(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2004 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing), e' inserito il seguente: «2-bis. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non puo' avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui all'art. 5 comma 1».