n.  29/R  (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  14  della legge
regionale  31  luglio  1998, n. 42 e «Norme per il trasporto pubblico
locale»).
(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del
                          29 febbraio 2008)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
   Vista  la  legge  regionale  31  luglio  1998, n. 42 «Norme per il
trasporto  pubblico locale» e successive modiche e integrazioni, e in
particolare l'art. 14 «Servizi di trasporto pubblico autorizzati»;
   Visto  il proprio decreto 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di
attuazione  dell'art.  14 della legge regionale n. 31 luglio 1998, n.
42  «Norme  per il trasporto pubblico») e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 10 settembre
2007,  n.  19  adottata  previa  acquisizione del parere del Comitato
tecnico  della  programmazione  e  delle  competenti strutture di cui
all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
   Acquisito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  delle autonomie
locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2007;
   Acquisito  il parere favorevole con raccomandazione espresso dalla
sesta commissione consiliare nella seduta del 4 ottobre 2007;
   Dato   atto   dell'accoglimento   della  suddetta  raccomandazione
espressa dalla sesta commissione consiliare;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n.
87,  che  approva  il  regolamento  recante «Modifiche al regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio
2005,  n.  29/R  (Regolamento  di attuazione dell'art. 14 della legge
regionale  n.  31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico
locale»);
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche   all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
                       regionale n. 29/R/2005

   1.  Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del
Presidente   della   Giunta   regionale   9   febbraio  2005,  n.29/R
(Regolamento  di  attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31
luglio  1998,  n.42  «Norme  per  il  trasporto  pubblico locale») e'
sostituito dal seguente:
   «1.  La  domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di
cui  all'art.  14  della  legge  regionale n. 42 del 1998 contiene la
dichiarazione  relativa  al  possesso dei requisiti di cui al decreto
legislativo  22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del
Consiglio  dell'Unione  europea  n.  98/76/CE  del  1°  ottobre 1998,
modificativa  della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante
l'accesso  alla  professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi,
certificati  ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei
trasporti  nazionali ed internazionali) e l'indicazione degli autobus
destinati  allo  svolgimento  del  servizio  richiesto. La domanda e'
redatta  in  conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente
della   Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Tsto  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente
della struttura regionale competente.».
   2.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 29/R2005, e' inserito il seguente:
   «1-bis.  La  struttura regionale competente provvede alla verifica
del  possesso  dei  requisiti  nei  modi  e  nei termini previsti dal
decreto legislativo n. 395/2000.».