n. 29/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 e «Norme per il trasporto pubblico locale»). (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 29 febbraio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico locale» e successive modiche e integrazioni, e in particolare l'art. 14 «Servizi di trasporto pubblico autorizzati»; Visto il proprio decreto 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico») e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 10 settembre 2007, n. 19 adottata previa acquisizione del parere del Comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2007; Acquisito il parere favorevole con raccomandazione espresso dalla sesta commissione consiliare nella seduta del 4 ottobre 2007; Dato atto dell'accoglimento della suddetta raccomandazione espressa dalla sesta commissione consiliare; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 87, che approva il regolamento recante «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31 luglio 1998, n. 42 «Norme per il trasporto pubblico locale»); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29/R/2005 1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n.29/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31 luglio 1998, n.42 «Norme per il trasporto pubblico locale») e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 42 del 1998 contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) e l'indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto. La domanda e' redatta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Tsto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) secondo lo schema approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 29/R2005, e' inserito il seguente: «1-bis. La struttura regionale competente provvede alla verifica del possesso dei requisiti nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo n. 395/2000.».