(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2001, n. 5 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, le parole «superiore a mq. 40» sono sostituite dalle parole «superiore a mq. 45». 2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2001 e' aggiunto il seguente periodo: «Le medesime non possono avere altezza interna media inferiore a metri 2,30 ed altezza minima in gronda inferiore a metri 2,00 e la loro ricettivita' massima ammessa, valevole anche come parametro igienico-sanitario, e' di mq. 5 a persona (rapporto superficie lorda/persona) con un massimo di sei occupanti». 3. All'art. 2 della legge regionale n. 5/2001, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Non e' soggetta a permesso di costruire ne a DIA l'installazione del preingresso, inteso come struttura coperta chiusa con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone, con possibile presenza di servizi, eventuale veranda coperta e sistemi di copertura a protezione dell'unita' abitativa mobile, realizzate in materiali rigidi comunque smontabili e trasportabili, da accostare all'unita' abitativa mobile».