(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30 giugno 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e indirizzi generali 1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunita' montane. 2. La Regione persegue i seguenti obiettivi: a) riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle Comunita' montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunita' montane riformate ed alle Unioni; b) appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene: 1) il superamento delle criticita' gestionali e la sovrapposizione dei livelli; 2) lo sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei livelli di governo; 3) l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e di bilancio; c) razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove misure per: 1) un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari; 2) la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di rifunzionalizzazione organica; 3) revisione dei meccanismi procedimentali e decisionali, rispetto alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di svolgersi con efficacia e rapidita' e con la riduzione generalizzata dei tempi. 3. La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo, e' autorizzata a concludere accordi con il Governo per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione.