(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino Ufficiale
          della Regione Lombardia n. 5 del 6 febbraio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

  Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16 luglio 2007,
   n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

   1.  Alla  legge  regionale  n.  16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico
delle  leggi  regionali  in  materia  di  turismo)  sono apportate le
seguenti modifiche e interazioni:
    a)  la  lettera  c)  del comma 1 dell'art. 32 e' sostituita dalla
seguente:
    c) «rifugi alpinistici e rifugi escursionistici; »;
    b)  la  Sezione II del Capo II del Titolo III e' sostituita dalla
seguente:

                             «Sezione II

                       Strutture alpinistiche


                              Art. 37.

                              Tipologie

   1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:
    a) rifugi alpinistici;
    b) rifugi escursionistici;
    c) bivacchi fissi;
    d) viabilita' alpina.

                              Art. 38.

                             Definizioni

   1.  I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire
ospitalita'  e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000
metri  di  altitudine  in  zone  isolate  di  montagna, inaccessibili
mediante  strade  aperte  al traffico ordinario o linee funiviarie di
servizio  pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari
o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.
   2.  I  rifugi  escursionistici  sono strutture ricettive idonee ad
offrire  ospitalita' e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore
a  700  metri  di  altitudine,  in  luoghi accessibili anche mediante
strade  aperte  al  traffico  di  servizio  o  impianti  di trasporto
pubblico, ad esclusione delle sciovie.
   3.  I  bivacchi  fissi  sono locali di alta montagna incustoditi e
senza  viveri,  allestiti  con  un minimo di attrezzatura per fornire
riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota
non  inferiore  a  2.000  metri di altitudine e distanti almeno 3.000
metri  lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico
di servizio, rifugi aipinistici o impianti di risalita.
   4.  Per  viabilita'  alpina  si intendono i sentieri di accesso ai
rifugi  dal  fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i
sentieri  o  le  vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di
interesse  escursionistico  o  alpinistico.  La  viabilita' alpina si
distingue in:
   a)  sentieri  alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un
agevole   movimento   in  zone  di  montagna  e  conducono  a  rifugi
alpinistici,  escursionistici,  bivacchi  e  localita'  di  interesse
alpinistico, naturalistico e ambientale;
   b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che
consentono  il  movimento in zone di montagna, la cui percorribilita'
e' parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
   c)  vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si
svolgono  totalmente  o  prevalentemente  in zone rocciose o comunque
impervie,  la  cui percorribilita' e' con-sentita dalla installazione
di attrezzature fisse.

                              Art. 39.

                    Gestori e custodi dei rifugi

   1. Gestore del rifugio e' la persona fisica che sia titolare di un
contratto di' gestione di rifugio in corso di validita' oppure ne sia
il  proprietario  oppure  abbia  in  affidamento  la  struttura dalla
proprieta'.  Se  il  titolare  del  contratto  e'  un ente diverso da
persona  fisica,  il  gestore  coincide  con la persona indicata come
responsabile  del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio
il  gestore  e'  il  punto di riferimento informativo della zona; nel
caso  di  incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attivita'
di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.
   2.  Qualora  si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del
rifugio  deve  indicare  il nominativo del custode o gestore che deve
sottoscrivere  per  accettazione  la denuncia di inizio attivita'. Il
comune  accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie
d'accesso  al  rifugio,  ai  rifugi limitrofi e ai posti di' soccorso
piu' vicini, nonche' delle nozioni necessarie per un primo intervento
di  soccorso,  mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso
alpino.  Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida
alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

                              Art. 40.

                Caratteristiche funzionali dei rifugi

   1.    I   rifugi   devono   possedere   strutture,   dotazioni   e
caratteristiche  igienico-sanitarie  idonee  per  il  ricovero  e  il
pernottamento degli utenti.
   2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti
locali  per  la  sosta  e  il  ristoro e per il pernottamento. Devono
inoltre disporre di:
   a) servizio cucina;
   b)  spazio  attrezzato  utilizzabile  per il consumo di alimenti e
bevande;
   c)  spazi  destinati  al  pernottamento,  attrezzati  con  letti o
cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
   d)  servizi  igienico-sanitari  essenziali  e  proporzionati  alle
capacita' ricettive;
   e)  impianto  di  chiarificazione e smaltimento delle acque reflue
compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
   f)   posto   telefonico   pubblico  o,  nel  caso  di  impossibile
allacciamento,  di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali
comunque  da  permettere dei collegamenti con la piu' vicina stazione
di   soccorso   alpino-speleologico   o   della   protezione   civile
provinciale;
   g)   idoneo   impianto   di   produzione   di  energia  elettrica,
possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
   h)alloggio riservato per il gestore.

                             Art. 40-bis

                     Elenco regionale dei rifugi

   1.  E'  istituito  l'elenco  regionale  dei  rifugi. La competente
struttura  regionale  cura  l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base
degli aggiornamenti forniti dai comuni.
   2.  La  Giunta  regionale,  al fine di valorizzare e qualificare i
rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.
   3.  L'uso  della  denominazione  di  rifugio alpinistico e rifugio
escursionistico, nonche' l'utilizzo del marchio e' riservato
   esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma
1.

                             Art. 40-ter

              Commissione per le strutture alpinistiche

   1.  E'  istituita presso la Giunta regionale la commissione per le
strutture alpinistiche, composta da:
   a)  gli  assessori  regionali  al  turismo  e al territorio o loro
delegati di cui uno con qualifica di presidente;
   b)  tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in
materia di turismo, territorio e infrastrutture;
   c)  un  rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunita', Enti
montani (UNCEM);
   d) due rappresentanti del Club alpino italiano - Regione Lombardia
(CAI Lombardia);
   e)  un  rappresentante  dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed
Escursionistici della Lombardia;
   f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione
Lombardia;
   g) un rappresentante dell'Unione Province Lombarde.
   2.  La  commissione e' costituita con decreto del Presidente della
Giunta  regionale, all'inizio di ogni legislatura, dura in carica per
tutta  la legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in
sede  di  primo insediamento la commissione e' costituita entro il 31
marzo 2009.
   3.  Le  direzioni  generali  regionali  competenti  in  materia di
turismo  e  di  territorio  assicurano  alla  commissione il supporto
logistico.
   4. La commissione ha il compito di:
   a)  proporre  iniziative  per  la tutela e la valorizzazione delle
strutture alpinistiche;
   b)  esprimere  pareri  in  materia  di  strutture  alpinistiche su
richiesta  dei comuni e della Direzione generale regionale competente
in materia di turismo;
   c)  formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la
costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei
rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;
   d)  collaborare  con  la  Giunta  regionale  per  la  stesura  del
regolamento attuativo di cui all'art. 40-quinquies;
   e)  proporre  iniziative  culturali  e  sportive e di solidarieta'
sociale che riguardano:
   1)  la  valorizzazione  del  territorio  alpino,  con  particolare
riguardo  alle  scoperte  geologiche,  paleontologiche e geografiche,
nonche' alla specifica storia del territorio;
   2)  l'educazione  all'utilizzo  corretto del territorio montano da
parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
   3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici
e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.
   5.  Le modalita' di funzionamento della commissione sono stabilite
con deliberazione della Giunta regionale.
   6. La partecipazione ai lavori della commissione e' gratuita.

                           Art. 40-quater

                    Agevolazioni e finanziamenti

   1.  La  Regione  concede  agevolazioni finanziarie ai soggetti che
hanno   la  proprieta'  o  la  disponibilita',  a  qualsiasi  titolo,
dell'immobile per le seguenti iniziative:
    a)  costruzione,  ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e
straordinaria manutenzione di rifugi;
    b)  acquisto  di  immobili  adibiti  o  da  adibire  a  rifugi  e
realizzazione delle relative opere di' ristrutturazione;
    c)   realizzazione   di   impianti,   di  strutture  e  di  opere
complementari    o    comunque    necessarie   al   funzionamento   o
all'adeguamento normativo;
    d)   realizzazione   di   interventi   per  l'utilizzo  di  fonti
alternative di energia nei rifugi;
    e)   acquisto   o  locazione  finanziaria  di  arredamenti  e  di
attrezzature per i rifugi;
    f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.
   2.  Gli  immobili  ammessi  alle  agevolazioni sono vincolati alla
specifica  destinazione  di  struttura  alpinistica per un periodo di
vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei
lavori.
   3.  La  Regione  provvede,  attraverso opportune forme di sostegno
finanziario  e  normativo,  al  supporto  delle  attivita' logistiche
necessarie  per  l'esecuzione  di trasporti in quota o finalizzati al
rifornimento delle strutture alpinistiche.
   4.  Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facolta' di
applicare  ai  gestori  dei  rifugi  alpinistici  una riduzione della
tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
   5.  La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle
iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.
   6.  La  Regione  concede  agevolazioni  per  la  realizzazione  di
iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare
e  promuovere  il  patrimonio  alpinistico regionale promosse dal CAI
Lombardia  e  dalle  associazioni  piu'  rappresentative  delle guide
alpine e dei gestori di' rifugi.
   7.  La  Regione  puo'  concedere agli enti, alle associazioni e ai
soggetti privati:
    a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
    b) finanziamenti per la realizzazione di attivita' di controllo e
manutenzione;
    c)  finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica
dei sentieri con rilevamento satellitare.
   8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla
concessione   del   beneficio,   a   controllare   ed  effettuare  la
manutenzione  ordinaria  di  sentieri alpini, di sentieri alpinistici
attrezzati  e  di'  vie  ferrate  nei  termini  fissati  da specifica
convenzione.
   9.  Il  CAI  Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini, i gestori
dei  rifugi  alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati,
possono   concorrere   per   l'assegnazione  di  opere  di  carattere
ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilita' alpina, come:
    a) manutenzione dei sentieri;
    b)  tracciamento  di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra
quelli esistenti;
    c)  interventi  sulla  segnaletica  sentieristica  da predisporre
oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
    d)  tracciamento  o attrezzaggio e verifica di agibilita' annuale
di vie ferrate.
   10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili
come  aiuti  di  Stato,  sono  adottati  nel rispetto della normativa
comunitaria.

                          Art. 40-quinquies

                      Regolamento di attuazione

   1.  Entro  6  mesi  dall'entrata in vigore della legge di modifica
alla legge regionale n. 15/2007 e' approvato il regolamento regionale
che  disciplina  i requisiti strutturali e igienico sanitari, nonche'
il periodo di apertura dei rifugi.»;
    c) il comma 4 dell'art. 47 e' sostituito dal seguente:
     «4.  I  prezzi  dei  servizi delle strutture ricettive denominai
case  per  ferie,  ostelli  per  la  gioventu' e rifugi devono essere
denunciati  al  comune  entro  il  31  ottobre dell'anno precedente a
quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel
caso  di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le
date  previste  comporta  l'obbligo  dell'applicazione  degli  ultimi
prezzi regolarmente denunciati.»;
    d) dopo il comma 4 dell'art. 47 e' aggiunto il seguente:
     «4-bis.  Le  tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere
redatti,  oltre  che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua
straniera.»;
    e) il comma 2 dell'art. 48 e' sostituito dal seguente:
     «2.  Il  periodo  di cessazione temporanea dell'attivita', fatta
eccezione  per  i  rifugi,  non  puo'  essere  superiore  a sei mesi,
prorogabile  dal  comune,  per  fondati  motivi,  una  sola  volta di
ulteriori  sei  mesi;  decorso  tale  termine, l'attivita' si intende
definitivamente cessata,»;
    f)  al  comma  5  dell'art.  49  le  parole: «rifugi alpini» sono
sostituite dalle seguenti «rifugi alpinistici»;
    g) la sezione VII del Capo II del Titolo III e' abrogata;
    h) dopo il comma 3 dell'art. 101 e' aggiunto il seguente:
     «3-bis.  Alle  spese previste all'art. 40-quater si provvede con
le  risorse  stanziate  annualmente  all'U.P.B.  2.4.2.3.67 «Sviluppo
dell'impiantistica  sportiva»  Alle  altre  spese  si provvedera' con
successiva legge.».
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge. della Regione lombarda.

    Milano, 3 febbraio 2009

                              FORMIGONI

(Approvata  con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/801 del
   27 gennaio 2009)