(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale 
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 
              recante «Nuovo ordinamento del commercio» 
 
    1. L'art. 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000,  n.  7,  e'
cosi' sostituito: 
    «Art. 6 (Grandi strutture di vendita). - 1. Per grandi  strutture
di vendita si intendono gli esercizi  aventi  superficie  di  vendita
superiore a 500 metri quadrati. 
    2. L'apertura, il trasferimento di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di una  grande  struttura  di  vendita  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata, previa delibera della giunta  provinciale,
dall'assessore provinciale al commercio,  nel  rispetto  delle  norme
commerciali  ed  urbanistiche,  degli  strumenti  di   pianificazione
provinciale per le grandi strutture  di  vendita  e  degli  strumenti
urbanistici comunali, sentito il parere del  comune  competente,  che
dovra' pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento  della
richiesta. 
    3. Le domande si intendono accolte se entro novanta giorni  dalla
data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.». 
    2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge  provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «b) essere divisi dai locali destinati al commercio  all'ingrosso
o ad altri usi mediante pareti stabili, da  pavimento  a  soffitto  o
comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se  dotati  di
porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i
locali destinati  a:  pubblico  esercizio,  rivendita  di  generi  di
monopolio, cassa per  distributori  di  carburante,  laboratorio  per
piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti  in
vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali
fax, telefono e Internet point. Piu'  esercizi  presenti  all'interno
dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete  tra  i
rispettivi  locali,  possono  usufruire  di  un'unica   area   casse,
realizzata in uno spazio comune distinto dai  locali  destinati  alla
vendita  al  dettaglio  e  collocata  prima  della  zona  di   uscita
dall'edificio. Il consumatore puo'  accedere  attraverso  uno  spazio
comune,  antistante  l'area  casse,  a  tutti  i   singoli   esercizi
commerciali, effettuando infine  un  unico  pagamento  presso  l'area
casse per tutte le merci acquistate.». 
    3. Nel comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale  17  febbraio
2000, n. 7, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La  Giunta
provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che  non
possono essere venduti sottocosto.». 
    4. Dopo l'art. 16-bis della legge provinciale 17  febbraio  2000,
n. 7, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.   16-ter   (Rifornimento   self-service   di   metano   per
autotrazione).  -  1.  Fermo  restando  il  rispetto  di   tutte   le
disposizioni europee e nazionali in materia di distributori  stradali
di  metano  per  autotrazione,  si  consente   la   possibilita'   di
rifornimento self-service anche al di  fuori  dell'orario  di  lavoro
delle stazioni di servizio, purche' vengano adottati i  provvedimenti
di cui ai successivi commi. 
    2. Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a  quegli
utenti  che  egli  stesso  ha   informato   sull'uso   corretto   del
distributore self-service e  il  cui  veicolo  dispone  di  tutte  le
necessarie  autorizzazioni  in  corso  di   validita',   una   chiave
elettronica  che  autorizza  l'azionamento  del  sistema   "pre-pay".
L'utente autorizzato firma per ricevuta  la  presa  in  carico  della
chiave elettronica, che puo' utilizzare soltanto personalmente e  per
il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna  la
consegna,  assumendosi  cosi'  ogni  responsabilita'  in  merito   al
corretto uso di questo sistema di rifornimento. 
    3. L'utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo
di un anno, e il rinnovo dell'uso e' possibile solo previa  verifica,
da parte del  gestore  della  stazione  di  servizio,  del  perdurare
dell'idoneita' sia dell'utente che del veicolo.».