(Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 recante «Nuovo ordinamento del commercio» 1. L'art. 6 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «Art. 6 (Grandi strutture di vendita). - 1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati. 2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente, che dovra' pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Le domande si intendono accolte se entro novanta giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e Internet point. Piu' esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall'edificio. Il consumatore puo' accedere attraverso uno spazio comune, antistante l'area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l'area casse per tutte le merci acquistate.». 3. Nel comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che non possono essere venduti sottocosto.». 4. Dopo l'art. 16-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e' inserito il seguente articolo: «Art. 16-ter (Rifornimento self-service di metano per autotrazione). - 1. Fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni europee e nazionali in materia di distributori stradali di metano per autotrazione, si consente la possibilita' di rifornimento self-service anche al di fuori dell'orario di lavoro delle stazioni di servizio, purche' vengano adottati i provvedimenti di cui ai successivi commi. 2. Il gestore della stazione di servizio consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull'uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validita', una chiave elettronica che autorizza l'azionamento del sistema "pre-pay". L'utente autorizzato firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che puo' utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento. 3. L'utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di un anno, e il rinnovo dell'uso e' possibile solo previa verifica, da parte del gestore della stazione di servizio, del perdurare dell'idoneita' sia dell'utente che del veicolo.».