(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                    n. 38 del 15 settembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  670  del  1972,  secondo  il  quale  la  Giunta
provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 
    Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; 
    Vista la deliberazione n. 1629 di data 3 luglio 2009 con la quale
la  Giunta  provinciale  ha  approvato   il   «Regolamento   per   il
reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e  formative
provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Questo regolamento,  in  attuazione  dell'articolo  100  della
legge  provinciale  7  agosto  2006,  n.  5  (Sistema  educativo   di
istruzione e formazione del Trentino), di seguito  denominata  «legge
provinciale  sulla  scuola»  disciplina  educativo  di  istruzione  e
formazione del Trentino), di seguito  denominata  «legge  provinciale
sulla  scuola»,  disciplina  il  reclutamento  dei  dirigenti   delle
istituzioni  scolastiche  e  formative  provinciali  e  definisce  in
particolare: 
      a) le modalita' e i tempi di svolgimento del corso-concorso; 
      b) le materie oggetto del corso-concorso; 
      c) le  modalita'  di  calcolo  del  numero  di  posti  messi  a
concorso; 
      d) le modalita' per la dichiarazione a vincitori di coloro  che
hanno superato l'esame finale; 
      e) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici
e per la valutazione. 
    2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4,  della
legge  provinciale  sulla  scuola  rispetto  alla   possibilita'   di
assunzione dei dirigenti delle istituzioni formative ai  sensi  della
legge sul personale della Provincia.