(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; Vista la deliberazione n. 1629 di data 3 luglio 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola» disciplina educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definisce in particolare: a) le modalita' e i tempi di svolgimento del corso-concorso; b) le materie oggetto del corso-concorso; c) le modalita' di calcolo del numero di posti messi a concorso; d) le modalita' per la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale; e) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola rispetto alla possibilita' di assunzione dei dirigenti delle istituzioni formative ai sensi della legge sul personale della Provincia.