(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia); Visto il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 2004, n. 10), modificato con decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 di data 3 luglio 2009, concernente: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. 1. Alla sezione B) dell'allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., il punto 9) e' sostituito dal seguente: «9. Al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire in discarica e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, devono essere collocati in discarica rifiuti trattati, secondo i criteri, anche temporali, e le condizioni stabilite da questo punto. I rifiuti devono essere trattati prima di essere depositati in discarica al fine di ottenere una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, stabilizzare la frazione biodegradabile, mitigare gli odori, ridurre la produzione del percolato e recuperare materiale idoneo per la copertura della stessa discarica. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato in un ambiente confinato e si deve svolgere attraverso le seguenti fasi: a) operazione di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura; b) vagliatura con maglie di dimensione massima fino a 50 mm o con resa equivalente; c) trattamento aerobico del sottovaglio. Durante la fase aerobica, che di norma ha una durata minima di 21 giorni dal completamento del carico del cumulo o delle celle, devono essere mantenute le seguenti condizioni di processo, per temperatura e umidita': Parte di provvedimento in formato grafico La temperatura deve essere registrata in continuo, mentre l'umidita' deve essere misurata ad inizio e fine processo; i relativi grafici devono essere conservati presso l'impianto per almeno un anno. Il materiale, per essere utilizzato tal quale per la copertura della discarica, deve possedere un indice respirometrico inferiore a 1300 mg O <sub>2</sub> /kgSV<sup>-1</sup> h<sub>-1</sub> , secondo quanto indicato nell'allegato D. Qualora sia superato il valore sopra riportato, il materiale trattato deve essere depositato in discarica. Il materiale stabilizzato biologicamente e utilizzato per la copertura giornaliera della discarica non necessita di una ulteriore e preventiva vagliatura. Le discariche o i settori di discarica, coltivati esclusivamente con materiale proveniente da operazioni di bonifica di depositi dismessi da oltre 20 anni, non sono soggetti alla copertura giornaliera. Va privilegiata la stesa del materiale stabilizzato biologicamente, qualora utilizzato per la copertura giornaliera della discarica, non venga (deve essere) in assenza di condizioni meteroriche che possono riattivare l'attivita' biologica del materiale stesso (in presenza o all'approssimarsi di precipitazioni). Il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere sottoposto a vagliatura con maglie di almeno 20 mm ed essere conforme ai valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo dei metalli, riferiti alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5) del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito riportati: Parte di provvedimento in formato grafico Il materiale stabilizzato biologicamente, sottoposto a vagliatura con maglie di almeno 20 mm, puo' essere utilizzato per la realizzazione dello strato superficiale di copertura finale della discarica, di cui al punto 2.4.3. (Copertura superficiale finale) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36 del 2003. In questo caso lo strato piu' esterno deve comunque essere formato da almeno 30 cm di terreno vegetale. I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30°. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, le disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti non si applicano ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantita' dei rifiuti stessi o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dal decreto legislativo n. 36 del 2003. Conseguentemente, possono essere collocati in discarica rifiuti non trattati, qualora nei singoli bacini di raccolta si raggiungano elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e di giardini e quindi il rifiuto indifferenziato presenti le caratteristiche merceologiche di una frazione secca il cui trattamento, prima della sua collocazione in discarica, non contribuisca sostanzialmente alla riduzione della quantita' dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente. Le disposizioni riguardanti il trattamento di stabilizzazione biologica non si applicano quindi ai seguenti rifiuti: ai rifiuti urbani indifferenziati provenienti da uno specifico bacino di raccolta e che presentano una quantita' di frazioni merceologiche costituite da rifiuti biodegradabili non superiore a 115 kg/(ab eq anno); ai rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica delle discariche di rifiuti prevalentemente urbani, dismesse da oltre 20 anni; ai rifiuti provenienti dalla pulizia stradale; ai rifiuti provenienti dalle fasi di dissabbiatura e grigliatura degli impianti provinciali di depurazione delle acque reflue urbane e sottoposti preventivamente a trattamento, quale ad esempio lavaggio, disidratazione a mezzo compattore e/o letto di essiccamento, ecc.; ai fanghi prodotti dagli impianti provinciali di depurazione biologica delle acque reflue urbane (pretrattati termicamente o sottoposti a processi di ossidazione chimica ovvero disidratati e resi palabili), nei casi in cui e' ammessa eccezionalmente la loro collocazione in discarica in presenza di comprovata necessita'. I rifiuti urbani indifferenziati che abbiano le caratteristiche sopraccitate devono comunque essere sottoposti a riduzione volumetrica mediante triturazione prima di essere depositati in discarica. Per verificare la presenza nel rifiuto urbano indifferenziato di rifiuti biodegradabili devono essere programmate ogni tre mesi analisi merceologiche sul rifiuto stesso. Al fine della verifica del rispetto del limite di 115 kg/(ab eq anno) nel mese di ottobre di ogni anno deve essere calcolata la composizione merceologica media del rifiuto urbano residuo per ciascun bacino riferita ai 12 mesi antecedenti, considerando le seguenti frazioni merceologiche: organico, verde, legno, carta e cartone, tessili sanitari, organico. Qualora non sia rispettato il limite, con una tolleranza del 10%, entro il semestre successivo deve essere attivato il pretrattamento. Per consentire un'organizzazione efficiente ed economica, il trattamento di stabilizzazione biologica deve essere effettuato per almeno un anno. Qualora il rifiuto indifferenziato non abbia le caratteristiche sopraccitate risulta necessario procedere con un trattamento come precedentemente specificato.» 2. Nella prima applicazione delle modifiche normative introdotte dal comma 1 al punto 9) della sezione B) dell'allegato B) del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, gli enti e i soggetti gestori delle discariche provvedono entro il 31 agosto 2009 all'esecuzione delle verifiche circa il rispetto del limite dei 115 kg (ab eq anno) secondo le modalita' ivi previste, attivando - ove occorra - il trattamento di stabilizzazione biologica entro i successivi sei mesi. Dal 1° luglio 2009 e fino al 31 agosto 2009, gli enti e i soggetti gestori proseguono nella collocazione dei rifiuti in discarica secondo le modalita' applicate nel primo semestre del 2009. 3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede ad aggiornare d'ufficio le autorizzazioni integrate ambientali delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani entro il 31 agosto 2009, in adeguamento alle disposizioni stabilite da questo articolo.