(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione 1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. 2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarieta', adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa. 3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori. 4. I comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3. 5. Il documento territoriale strategico regionale e' lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonche' i piani di settore. 6. La Carta dei valori e' il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialita', patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento e' presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio. 7. La giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del piano del governo del territorio e del rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti. 8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il piano del governo del territorio e il rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite conferenze di pianificazione. 9. Alle conferenze di pianificazione, convocate e presiedute dall'assessore competente alla pianificazione territoriale, partecipano la Regione, le province, i comuni e gli altri enti istituzionali competenti in materia territoriale, nonche' i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica che possono presentare contributi relativi agli interessi di propria spettanza finalizzati alla formazione del piano del governo del territorio e del rapporto ambientale. 10. Alle conferenze di pianificazione possono altresi' partecipare gli altri soggetti portatori di interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dalla giunta regionale, al fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della indizione delle conferenze viene dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione. Qualsiasi interessato puo' partecipare al procedimento tramite apporti documentali. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del piano del governo del territorio e del rapporto ambientale, dei risultati delle conferenze di pianificazione. 11. Il piano del governo del territorio e' sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006. 12. Il piano del governo del territorio con il rapporto ambientale e' sottoposto al parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione consiliare ed e' adottato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale. 13. Il piano del governo del territorio con il rapporto ambientale, adottato dalla giunta regionale, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale. 14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque puo' presentare osservazioni. Nel medesimo periodo i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica rendono il parere circostanziato. 15. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale redige la relazione valutativa di piano entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 14. 16. La relazione valutativa di piano e' il documento di sintesi che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del piano del governo del territorio e di valutazione ambientale strategica (VAS), valuta gli apporti dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute. 17. Il piano del governo del territorio con il rapporto ambientale e' sottoposto al parere della competente commissione consiliare, e' approvato, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale e nel sito Internet della Regione. 18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorita' procedente e l'autorita' competente si identificano nella giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonche' la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia. 19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel piano urbanistico regionale generale (PURG), nel piano territoriale regionale generale (PTRG), nel piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel piano territoriale regionale (PTR) adottato, puo' essere utilizzata nella formazione del piano del governo del territorio. 20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale). 21. Al comma 1 dell'art. 63-bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. s (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), le parole: «Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio»), sono soppresse.