(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale
                            della Regione 
 
    1. La  presente  legge  avvia  la  riforma  per  il  governo  del
territorio finalizzata a  stabilire  le  norme  fondamentali  per  la
disciplina  delle  procedure  di  formazione   degli   strumenti   di
pianificazione territoriale, il  riordino  e  la  manutenzione  della
materia  urbanistica,  in  attuazione  dello  Statuto  speciale,  nel
rispetto della Costituzione, dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e degli obblighi internazionali. 
    2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica
e della pianificazione territoriale in attuazione  del  principio  di
sussidiarieta', adeguatezza  e  semplificazione,  uso  razionale  del
territorio e ai fini della trasparenza, snellimento,  partecipazione,
completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia  ed  economicita'
dell'azione amministrativa. 
    3.  La  Regione   svolge   la   funzione   della   pianificazione
territoriale attraverso il Piano del governo del  territorio  che  si
compone del documento territoriale strategico regionale e della Carta
dei valori. 
    4. I comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti
di cui al comma 3. 
    5. Il documento territoriale strategico regionale e' lo strumento
con il  quale  la  Regione  stabilisce  le  strategie  della  propria
politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali  e  ne
definisce i caratteri, indirizza e coordina la  pianificazione  degli
enti territoriali, nonche' i piani di settore. 
    6. La Carta dei valori e' il documento nel quale sono contenuti i
valori fondamentali della Regione, gli elementi  del  territorio  che
devono essere  disciplinati,  tutelati  e  sviluppati  da  parte  dei
soggetti territorialmente competenti  in  quanto  costituiscono,  per
vocazione e potenzialita', patrimonio identitario  della  Regione  il
cui  riconoscimento  e'  presupposto  fondamentale  per  il  corretto
governo e per la cura del territorio. 
    7.  La  giunta  regionale  impartisce  le  linee  guida  per   la
formazione del piano  del  governo  del  territorio  e  del  rapporto
ambientale.  Le  linee  guida,  entro  trenta   giorni   dalla   loro
deliberazione,  sono  sottoposte  al  parere  del   consiglio   delle
autonomie locali e della competente  commissione  consiliare  che  si
devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri  si
intendono acquisiti. 
    8.  Il  servizio  competente   in   materia   di   pianificazione
territoriale regionale predispone il piano del governo del territorio
e il rapporto ambientale mediante valutazione  ambientale  strategica
(VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in
materia ambientale), e successive modifiche, in successive  fasi  con
presentazione e discussione in apposite conferenze di pianificazione. 
    9. Alle conferenze  di  pianificazione,  convocate  e  presiedute
dall'assessore   competente   alla    pianificazione    territoriale,
partecipano la Regione, le  province,  i  comuni  e  gli  altri  enti
istituzionali competenti in materia territoriale, nonche' i  soggetti
competenti  in  materia  ambientale  e  paesaggistica   che   possono
presentare contributi relativi agli interessi  di  propria  spettanza
finalizzati alla formazione del piano del governo  del  territorio  e
del rapporto ambientale. 
    10.  Alle   conferenze   di   pianificazione   possono   altresi'
partecipare gli altri soggetti portatori di  interessi  afferenti  il
territorio, preventivamente individuati dalla  giunta  regionale,  al
fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la  formazione
del piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della
indizione delle conferenze viene dato avviso nel Bollettino ufficiale
della  Regione  e  nel  sito  internet   della   Regione.   Qualsiasi
interessato  puo'  partecipare  al   procedimento   tramite   apporti
documentali. Il servizio  competente  in  materia  di  pianificazione
territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del piano
del governo del territorio e del rapporto ambientale,  dei  risultati
delle conferenze di pianificazione. 
    11. Il piano  del  governo  del  territorio  e'  sottoposto  agli
adempimenti  relativi  alle  consultazioni  transfrontaliere  di  cui
all'art. 32 del decreto legislativo n. 152/2006. 
    12.  Il  piano  del  governo  del  territorio  con  il   rapporto
ambientale e' sottoposto al  parere  del  consiglio  delle  autonomie
locali e della competente commissione consiliare ed e'  adottato  con
decreto del presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della
giunta regionale. 
    13.  Il  piano  del  governo  del  territorio  con  il   rapporto
ambientale,  adottato  dalla  giunta  regionale,  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della  Regione
e  depositato  per  la  libera  consultazione  presso   il   servizio
competente in materia di pianificazione territoriale regionale. 
    14. Entro il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
chiunque  puo'  presentare  osservazioni.  Nel  medesimo  periodo   i
soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica rendono  il
parere circostanziato. 
    15.  Il  servizio  competente  in   materia   di   pianificazione
territoriale regionale redige la relazione valutativa di piano  entro
novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 14. 
    16. La relazione valutativa di piano e' il documento  di  sintesi
che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del  piano
del governo del territorio e  di  valutazione  ambientale  strategica
(VAS),  valuta  gli  apporti  dei  soggetti  competenti  in   materia
ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute. 
    17.  Il  piano  del  governo  del  territorio  con  il   rapporto
ambientale e'  sottoposto  al  parere  della  competente  commissione
consiliare,  e'  approvato,   previa   deliberazione   della   giunta
regionale, con decreto del Presidente della  Regione,  e'  pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore  il  giorno
successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione e'
pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale  e  nel
sito Internet della Regione. 
    18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale  strategica
(VAS) l'autorita' procedente e l'autorita' competente si identificano
nella giunta regionale che individua,  su  proposta  della  struttura
regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche
i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica,  nonche'
la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia. 
    19. La documentazione costituita da studi,  analisi  e  documenti
tecnici in possesso dell'amministrazione regionale dal 1978, tra  cui
la documentazione tecnica contenuta nel piano  urbanistico  regionale
generale (PURG), nel piano territoriale  regionale  generale  (PTRG),
nel piano  territoriale  regionale  strategico  (PTRS)  e  nel  piano
territoriale regionale (PTR) adottato, puo' essere  utilizzata  nella
formazione del piano del governo del territorio. 
    20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2  della  legge  regionale  13
dicembre  2005,  n.  30  (Norme  in  materia  di  piano  territoriale
regionale). 
    21. Al comma 1 dell'art. 63-bis della legge regionale 23 febbraio
2007, n. s  (Riforma  dell'urbanistica  e  disciplina  dell'attivita'
edilizia e del paesaggio), le parole: «Fino all'entrata in vigore del
PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge
regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (integrazioni e modifiche alla legge
regionale  n.   5/2007   «Riforma   dell'urbanistica   e   disciplina
dell'attivita' edilizia e del paesaggio»), sono soppresse.