(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 20009) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e successive modifiche, che stabilisce «norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»; Visto in particolare l'art. 4, paragrafi 2 e 3 del succitato regolamento, concernente il riconoscimento degli stabilimenti che trattano gli alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che individua le Autorita' competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Preso atto che le funzioni in materia di sanita' pubblica veterinaria sono state trasferite dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126, e che la Regione ha disciplinato con la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 l'esercizio di tali funzioni, mantenendo in capo alla Regione stessa, tra l'altro, i compiti relativi al riconoscimento degli stabilimenti; Preso atto altresi' che le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, emanate con circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 6238 del 31 maggio 2007, individuano nelle regioni l'Autorita' competente ai compiti autorizzativi, qualora previsto dall'organizzazione regionale; Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, protocollo n. 26541 del 10 settembre 2009, con la quale la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ritiene che non ci siano impedimenti affinche' la Regione Friuli-Venezia Giulia provveda al riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, successivamente all'entrata in vigore di un apposito provvedimento regionale; Ritenuto di dover regolamentare con apposito provvedimento le modalita' di riconoscimento dei succitati stabilimenti; Visto l'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2329 del 22 ottobre 2009, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento in oggetto indicato ed e' stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere della competente commissione consigliare; Vista la nota protocollo n. 8025 del 12 novembre2009, con la quale il consiglio regionale comunica che nella seduta del giorno 12 novembre 2009, la III commissione consiliare, all'unanimita', ha espresso parere favorevole sulla succitata deliberazione della giunta regionale n. 2329 del 22 ottobre 2009; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2595 del 19 novembre 2009, con la quale e' stato approvato, in via definitiva, il «Regolamento recante modalita' per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 13/2009»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modalita' per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale n. 13/2009» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO