(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n.  o119/Pres.,  con  il
quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 3 della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le  agevolazioni  per
l'edilizia sovvenzionata; 
    Visto l'art. 12  della  legge  regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
(Riordino  degli  interventi  regionali  in   materia   di   edilizia
residenziale pubblica), il quale  stabilisce  che  i  regolamenti  di
esecuzione  dell'art.  3  della   legge   regionale   medesima,   che
disciplinano le modalita' di alienazione degli  alloggi  di  edilizia
sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo, sono
approvati  previo  parere  vincolante  della  commissione  consiliare
competente; 
    Visto il capo VI (Cessione in proprieta') del citato regolamento,
che prevede la deliberazione da parte delle aziende territoriali  per
l'edilizia residenziale (ATER) di appositi piani di vendita  al  fine
dell'individuazione degli alloggi alienabili; 
    Visti gli articoli 11 e 13 del decreto legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.  133,
recanti disposizioni, rispettivamente, sul  piano  casa  nazionale  e
sulle procedure di alienazione degli  immobili  di  proprieta'  delle
ATER; 
    Preso atto che i piani di vendita emanati  dalle  ATER  regionali
nell'ultimo quinquennio non hanno condotto ai risultati auspicati  in
termini di numero di alloggi venduti; 
    Atteso che e' presente, all'interno del  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica gestito dalle ATER  regionali,  un  consistente
numero di immobili che non possono essere destinati alla locazione in
quanto inagibili  o  perche'  necessitano  di  importanti  lavori  di
manutenzione, che si traducono in costi difficilmente  sostenibili  e
recuperabili nel tempo; 
    Accertato che le ATER, in ordine all'argomento  in  esame,  hanno
espresso parere positivo ad una proposta che preveda la  possibilita'
di estendere la vendita di alloggi  gestiti  dalle  aziende  anche  a
soggetti diversi dagli assegnatari degli stessi, purche' a condizioni
economiche corrispondenti al prezzo di mercato; 
    Rilevata la necessita' di mettere a disposizione nuovi alloggi di
edilizia sovvenzionata, idonei a  concorrere  al  soddisfacimento  di
potenziali utenti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso  a
tale canale contributivo, che vengano finanziati  senza  l'intervento
diretto della Regione dal punto di vista finanziario, ma che  possano
essere finanziati con i proventi derivanti dalla vendita  di  alloggi
gia' rientranti nel patrimonio gestito dalle ATER regionali; 
    Considerato che il citato art. 13 del decreto-legge  n.  112/2008
prevede la  semplificazione  delle  procedure  di  alienazione  degli
immobili  di  proprieta'  delle  ATER  al  fine  di  valorizzarne  il
patrimonio  immobiliare  e  di  favorire   il   soddisfacimento   dei
fabbisogni abitativi; 
    Vista la deliberazione n. 2165 del 30 settembre 2009 con la quale
la giunta regionale ha approvato in via  preliminare  il  regolamento
recante «Modifiche al regolamento di  esecuzione  dell'art.  3  della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le  agevolazioni  per
l'edilizia sovvenzionata, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004,
n. 0119/Pres.», e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  ne  ha
disposto la  contestuale  trasmissione  alla  commissione  consiliare
competente; 
    Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n.  60  del  22
ottobre  2009,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo  al  testo
approvato in via preliminare dalla giunta regionale; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2495 di data  12
novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del
regolamento di esecuzione concernente l'edilizia sovvenzionata di cui
all'art. 3 della legge regionale 7 marzo  2003,  n.  6,  emanato  con
proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del direttore centrale  dell'ambiente  e  lavori
pubblici n. 2636  del  20  novembre  2009  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n.  1  sono  state
apportate delle correzioni alla deliberazione della giunta  regionale
n. 2495 del 12 novembre 2009 a seguito di meri errori materiali; 
    Ritenuto  di  emanare  il  regolamento  recante   «Modifiche   al
regolamento di esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale  7  marzo
2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata,
emanato con decreto del presidente della Regione 13 aprile  2004,  n.
0119/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2495 di  data
12 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di
esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale  7  marzo  2003,  n.  6,
concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» e
successive modifiche ed integrazioni nel testo allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO