(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2009) IL PRESIDENTE Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. o119/Pres., con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata; Visto l'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), il quale stabilisce che i regolamenti di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale medesima, che disciplinano le modalita' di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo, sono approvati previo parere vincolante della commissione consiliare competente; Visto il capo VI (Cessione in proprieta') del citato regolamento, che prevede la deliberazione da parte delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di appositi piani di vendita al fine dell'individuazione degli alloggi alienabili; Visti gli articoli 11 e 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recanti disposizioni, rispettivamente, sul piano casa nazionale e sulle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' delle ATER; Preso atto che i piani di vendita emanati dalle ATER regionali nell'ultimo quinquennio non hanno condotto ai risultati auspicati in termini di numero di alloggi venduti; Atteso che e' presente, all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dalle ATER regionali, un consistente numero di immobili che non possono essere destinati alla locazione in quanto inagibili o perche' necessitano di importanti lavori di manutenzione, che si traducono in costi difficilmente sostenibili e recuperabili nel tempo; Accertato che le ATER, in ordine all'argomento in esame, hanno espresso parere positivo ad una proposta che preveda la possibilita' di estendere la vendita di alloggi gestiti dalle aziende anche a soggetti diversi dagli assegnatari degli stessi, purche' a condizioni economiche corrispondenti al prezzo di mercato; Rilevata la necessita' di mettere a disposizione nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata, idonei a concorrere al soddisfacimento di potenziali utenti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a tale canale contributivo, che vengano finanziati senza l'intervento diretto della Regione dal punto di vista finanziario, ma che possano essere finanziati con i proventi derivanti dalla vendita di alloggi gia' rientranti nel patrimonio gestito dalle ATER regionali; Considerato che il citato art. 13 del decreto-legge n. 112/2008 prevede la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' delle ATER al fine di valorizzarne il patrimonio immobiliare e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi; Vista la deliberazione n. 2165 del 30 settembre 2009 con la quale la giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.», e successive modifiche ed integrazioni e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare, nella seduta n. 60 del 22 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla giunta regionale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2495 di data 12 novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del direttore centrale dell'ambiente e lavori pubblici n. 2636 del 20 novembre 2009 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 sono state apportate delle correzioni alla deliberazione della giunta regionale n. 2495 del 12 novembre 2009 a seguito di meri errori materiali; Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2495 di data 12 novembre 2009; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO