(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                     n. 23 del 16 dicembre 2009) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                           Organizzazione 
 
    1. La presente legge disciplina  l'organizzazione  regionale  dei
prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in coerenza con
le  disposizioni  stabilite  dalla  legge  1°  aprile  1999,  n.   91
(Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di  organi  e  di
tessuti), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione
della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di  qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani) e dall'accordo tra il Ministro della salute,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  del  21  marzo
2002 (Linee guida per uniformare le  attivita'  di  coordinamento  in
ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini
del trapianto). 
    2. L'organizzazione di cui al comma 1 e' costituita da: 
      a) strutture del servizio sanitario regionale che effettuano  o
partecipano attivamente all'effettuazione dell'attivita' di trapianto
di organi, tessuti e cellule; 
      b) centro regionale trapianti; 
      c) comitato regionale per i trapianti; 
      d) coordinatori locali. 
    3. Nel rispetto della particolare specializzazione delle  diverse
funzioni di coordinamento e in ottemperanza alla legge 6 marzo  2001,
n. 52 (Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di
midollo osseo), il  registro  regionale  dei  donatori  volontari  di
midollo osseo e' istituito e riveste proprie funzioni ai sensi  della
deliberazione  della  giunta  regionale  7  giugno  1996,   n.   1862
(Istituzione e funzionamento  del  Registro  regionale  dei  donatori
volontari di midollo osseo).