(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 16 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Organizzazione 1. La presente legge disciplina l'organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in coerenza con le disposizioni stabilite dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 marzo 2002 (Linee guida per uniformare le attivita' di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini del trapianto). 2. L'organizzazione di cui al comma 1 e' costituita da: a) strutture del servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attivita' di trapianto di organi, tessuti e cellule; b) centro regionale trapianti; c) comitato regionale per i trapianti; d) coordinatori locali. 3. Nel rispetto della particolare specializzazione delle diverse funzioni di coordinamento e in ottemperanza alla legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), il registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo e' istituito e riveste proprie funzioni ai sensi della deliberazione della giunta regionale 7 giugno 1996, n. 1862 (Istituzione e funzionamento del Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo).