(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'anno 1988, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, e 12, 20 e 21 legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, per l'approvazione dei programmi annuali di attivita' dei Centri di servizi culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della Consulta regionale per la cultura. Limitatamente a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge e' autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo articolo 2.