(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39
                        del 29 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'anno  1988,  in  quanto non sono costituiti ed attivati gli
organi e le procedure  di  cui  agli  articoli  10,  14  e  16  legge
regionale  6  luglio  1978,  n.  35, e 12, 20 e 21 legge regionale 30
ottobre 1979, n. 47, per  l'approvazione  dei  programmi  annuali  di
attivita'  dei  Centri  di  servizi  culturali regionali si prescinde
dalla loro adozione da parte dei  relativi  consigli  di  gestione  e
dalla  inclusione  in  una  programmazione  regionale  ad opera della
Consulta regionale per la cultura.
   Limitatamente  a  centottanta  giorni dall'entrata in vigore della
presenta legge e' autorizzata la procedura straordinaria indicata nel
successivo articolo 2.