(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo nel Settore dei lavori pubblici, la Regione attua, per l'esercizio 1987, propri interventi urgenti tesi al risanamento dei tratti di litorale della costa abruzzese soggetta ad erosione, con priorita' per i tratti di costa ove si sono verificati i piu' gravi dissesti mediante la costruzione di scogliere frangiflutto.