(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2
                         del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'attuazione  di  ulteriori programmi di sviluppo nel Settore
dei lavori pubblici, la Regione attua, per l'esercizio  1987,  propri
interventi  urgenti  tesi al risanamento dei tratti di litorale della
costa abruzzese soggetta ad erosione, con priorita' per i  tratti  di
costa  ove  si  sono  verificati  i  piu'  gravi dissesti mediante la
costruzione di scogliere frangiflutto.