(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 19 del 5 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il termine "31 dicembre 1985" di cui al secondo comma dell'art. 22 ed il termine "31 dicembre 1987" di cui al primo comma dell'art. 23 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, sono prorogati al 30 giugno 1989.