(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziariio 1988, e comunque non oltre il 7 marzo 1988, e' autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 presentato al consiglio regionale, ai sensi del predetto art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.