(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 26 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per l'attivita' svolta dalle commissioni sanitarie di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, e' attribuita, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 15 sedute mensili, una indennita' di presenza nella misura di L. 20.000 al presidente, L. 15.000 agli altri componenti e di L. 10.000 al segretario, se ed in quanto compatibile con i rispettivi trattamenti economici. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione e' attribuito, altresi', un compenso di L. 5.000 per ogni soggetto esaminato dalla commissione ed, inoltre, il trattamento di missione, se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale del S.S.N. e nella misura prevista per il personale sanitario di qualifica apicale del S.S.N. Ai componenti ed al segretario degli organismi di cui agli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, nonche' degli altri organismi istituiti ai sensi della medesima, e' attribuita, con pari decorrenza e per ogni giornata di seduta, una indennita' nella misura unica di L. 20.000, oltre al trattamento di missione se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale del S.S.N. e con le stesse modalita' di cui al comma precedente del presente articolo.