(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine stabilito dalla legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2, per l'esercizio provvisorio per l'anno 1988 e' prorogato al 31 marzo 1988. 2. A parziale modifica di quanto indicato nell'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2, la giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e non oltre la data indicata dal comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, in conformita' alla disciplina dettata dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. 3. Non vengono poste limitazioni all'utilizzazione degli stanziamenti derivanti da assegnazioni dello Stato destinati a scopi specifici. 4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa alle note di variazione approvate dalla giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al consiglio regionale.