(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 24 maggio 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6731 del 9
novembre 1987;
 
                               Decreta:
 
   E' emanato il testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento
dell'artigianato e della formazione professionale artigiana del testo
allegato che fa parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 14 marzo 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1988
Registro n. 6, foglio n. 12
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                 TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI
              SULL'ORDINAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA
                  FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTIGIANA
 
               Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3
              Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51
 
                               Art. 1.
          (art. 1 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 1 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                       Concetto di artigianato
 
   1.   Si   considerano  artigiane  le  attivita'  di  produzione  e
trasformazione  di  beni,  ovvero  la  prestazione  di  servizi,  che
richiedono  una  particolare formazione professionale e una specifica
abilitazione.
   2.  Le  attivita'  artigiane  sono  determinate con regolamento di
esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata  in  vigore  della
presente   legge,   su   proposta   della   commissione   provinciale
dell'artigianato di cui all'art. 19 del presente testo unico.
   3.  Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta
della  commissione  provinciale   dell'artigianato,   sono   definiti
altresi'  i  profili professionali per le singole attivita' artigiane
ed e' determinato il relativo periodo di apprendistato.
   Il  profilo  professionale  e' la descrizione del campo di lavoro,
delle  conoscenze  e  delle  nozioni,   peculiari   ad   un'attivita'
artigiana.