(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 28
                          del 7 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Campo di applicazione e periodo di validita'
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983, n. 93, cosi' come  modificata  dalla  legge  8  agosto
1985,   n.  426,  gli  istituti  giuridici  ed  economici  risultanti
dall'accordo nazionale relativo al triennio  1  gennaio  1985  -  31
dicembre  1987  stipulato il 28 aprile 1987 di cui alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri in data  26  aprile  1987  riguardante  il
comparto  del  personale delle Regioni e degli enti di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985 -  31  dicembre  1987,
decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1
gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
   3.  Le  norme  della  presente legge si applicano al personale del
ruolo  regionale,  nonche'  al  personale  degli  enti  pubblici  non
economici dipendenti dalla Regione.