Premesso che l'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7,
concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'azienda delle  foreste
della  regione  Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che le disposizioni
del  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,  e  del  relativo
regolamento  esecutivo approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n.
1126, conservino vigore in quanto  non  siano  in  contrasto  con  la
medesima  legge e sino a quando non sia diversamente provveduto dalla
Regione.
   Considerato  che l'art. 128 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267  stabilisce  che  sono  eseguiti  in  economia   i   lavori   di
restaurazione,  consolidamento,  coltura  e  governo  delle  foreste,
nonche'  i  tagli  delle  piante,  l'allestimento  mercantile  e   il
trasporto dei prodotti e che tale norma, non essendo in contrasto con
la normativa regionale, si applica all'azienda  delle  foreste  della
regione Friuli-Venezia Giulia;
   Visto   l'art.   65  del  Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio e la contabilita' degli enti ed organismi funzionali della
Regione,  approvato con decreto del presidente della giunta regionale
12 settembre 1986, n. 0417/Pres., registrato alla Corte dei conti  il
17  settembre  1986,  registro  13,  foglio  81, il quale individua i
lavori, le provviste ed i servizi  che  possono  essere  eseguiti  in
economia;
   Ricordato  che l'Azienda delle foreste in attuazione delle proprie
finalita' istituzionali sostiene, fra l'altro, anche spese per:
    interventi   per   la   gestione,   la   difesa,  l'utilizzo,  il
miglioramento, l'ampliamento dei beni affidati all'azienda;
    interventi  nel  settore della protezione, conoscenza e fruizione
dei valori e degli equilibri degli  ambienti  naturali,  compresa  la
creazione e la gestione di parchi e riserve;
    pubblicazioni  sulla  stampa  di  notizie attinenti all'attivita'
aziendale;
    allestimenti  in  studio  ed  ogni  altra  spesa  riguardante  la
produzione  e  diffusione  di  documentari  e  di   altro   materiale
audiovisivo realizzato dsll'Azienda e per conto di essa;
    organizzazione  di  manifestazioni,  quali  convegni,  congressi,
inaugurazioni,  compresi  pranzi,  buffet,  coffee  break,  spese  di
ospitalita',  compensi  ai  relatori,  rimborsi  spese  di  viaggio e
quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni;
    predisposizione,   stampa   e   divulgazione  di  libri,  poster,
de'pliants e materiale scientifico o didattico-divulgativo;
   Ritenuto  opportuno  eseguire anche tali ultime spese in economia,
secondo quanto previsto dalla lettera  l)  dell'art.  65  del  citato
regolamento,  approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale 12 settembre 1986, n. 0417/Pres., considerando che la  loro
natura  renderebbe difficoltoso, e quindi inopportuno il ricorso alle
ordinarie forme di contrattazione;
   Visto  che il suddetto art. 65 impone che siano stabiliti i limiti
di somma entro i quali ciascuna specie di spesa puo' essere  eseguita
in economia;
   Ritenuto opportuno individuare tali limiti di somma;
   Ravvisata  altresi' la necessita' di integrare la disciplina per i
servizi in  economia  da  eseguirsi  da  parte  dell'azienda  con  un
apposito regolamento;
   Vista  la  deliberazione  n.  26  del  17  marzo  1988  con cui il
consiglio di amministrazione dell'azienda  delle  foreste,  ai  sensi
dell'art.  9  a)  del  regolamento per il funzionamento dell'azienda,
allegato  al  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale   n.
01210/Pres. del 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 28
maggio 1975, registro 6, foglio 87,  ha  espresso  parere  favorevole
alla bozza del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
svolgersi in economia, predisposta da parte della Ragioneria generale
della Regione;
   Ritenuto   di   riformulare  il  I  comma  dell'art.  2  di  detto
regolamento in maniera tale che non risulti superato dalle  modifiche
legislative in materia di competenza del personale regionale;
   Ritenuto  inoltre  opportuno  elevare  i  limiti  di  somma  di L.
36.000.000 e L. 3.600.000 previsti dall'ultimo comma dell'art. 22 del
regolamento  per  il  funzionamento dell'azienda, allegato al decreto
del presidente della giunta regionale n. 01210/Pres.  del  13  maggio
1975,   rispettivamente   a   L.   50.000.000   e  L.  5.000.000,  in
considerazione della lievitazione dei prezzi conseguente  all'aumento
del costo della vita;
   Visti  l'art.  20  della  legge  regionale  25 maggio 1966, n. 7 e
l'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980,  n.  12  e  successive
modificazioni;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  n.  2140 del 22 aprile 1988, adottata
dalla giunta  regionale  su  proposta  del  presidente  della  giunta
regionale, di concerto con l'assessore alle finanze;
 
                               Decreta:
 
   I  limiti  di  somma  di  L.  36.000.000  e L. 3.600.000, previsti
dall'ultimo comma dell'art. 22 del regolamento per  il  funzionamento
dell'azienda  delle  foreste  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
allegato al decreto del presidente della giunta regionale  13  maggio
1975,  n. 01210/Pres., sono elevati rispettivamente a L. 50.000.000 e
L. 5.000.000.
   E'  approvato  il  regolamento  per  i  lavori,  le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia  dall'azienda  delle  foreste  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  nel  testo allegato che forma parte
integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trieste, addi' 3 maggio 1988
 
                               BIASUTTI
 
Registrato  alla  Corte dei conti, Trieste, addi' 30 maggio 1988 Atti
della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, foglio n.  272
REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN
   ECONOMIA   DA  PARTE  DELL'AZIENDA  DELLE  FORESTE  DELLA  REGIONE
   FRIULI-VENEZIA GIULIA.
 
                               Art. 1.
                         Servizi in economia
 
   1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti
in economia, nei limiti di somma stabiliti  per  ciascuna  specie  di
spesa,   da   parte   dell'Azienda   delle   foreste   della  regione
Friuli-Venezia Giulia sono i seguenti:
    a)  acquisto,  manutenzione,  riparazione  e  adattamento di beni
mobili L. 50.000.000;
    b)  riparazione  e  manutenzione  di  autoveicoli  ed acquisto di
materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti L. 20.000.000;
    c) illuminazione e riscaldamento dei locali L. 10.000.000;
    d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali L. 25.000.000;
    e)  montaggio  e  smontaggio  di  attrezzature mobili, trasporti,
spedizioni e facchinaggi L. 10.000.000;
    f)  provviste  di generi di cancelleria, di stampati, di modelli,
materiali per disegno e per fotografie nonche'  stampa  di  tabulati,
circolari, ecc. L. 15.000.000;
    g)  abbonamenti  a  riviste e periodici, acquisto di libri, spese
postali L. 5.000.000;
    h)   provviste   di   materiale  di  consumo  occorrente  per  il
funzionamento  di  laboratori  e  gabinetti   scientifici,   stazioni
sperimentali e simili L. 5.000.000;
    i)  provviste  ed  effetti  di corredo al personale dipendente L.
30.000.000;
     l)  pubblicazione  sulla stampa di notizie attinenti l'attivita'
aziendale L. 20.000.000;
    m)  allestimenti  in  studio  ed  ogni altra spesa riguardante la
produzione  e  diffusione  di  documentari  e  di   altro   materiale
audiovisivo   realizzato   dall'azienda   o  per  conto  di  essa  L.
75.000.000;
    n)  organizzazione  di manifestazioni, quali convegni, congressi,
inaugurazioni,  compresi  pranzi,  buffet,  coffee  break,  spese  di
ospitalita',  compensi  ai  relatori,  rimborsi  spese  di  viaggio e
quant'altro necessario per la migliore riuscita delle  manifestazioni
L. 75.000.000;
    o)  predisposizione,  stampa  e  divulgazione  di  libri, poster,
de'pliants  e  materiale  scientifico  o   didattico-divulgativo   L.
75.000.000;
    p)   interventi  per  la  gestione,  la  difesa,  l'utilizzo,  il
miglioramento,  l'ampliamento  dei  beni  affidati   all'azienda   L.
150.000.000;
    q)   interventi   nel  settore  della  protezione,  conoscenza  e
fruizione dei valori  e  degli  equilibri  degli  ambienti  naturali,
compresa   la  creazione  e  la  gestione  di  parchi  e  riserve  L.
150.000.000.
   2.  Ai  contratti  relativi  ai  servizi in economia si applica il
disposto  dell'art.  22,  quarto  comma,  del  Regolamento   per   il
funzionamento  dell'azienda, allegato al decreto del Presidente della
giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975.
   3.  I  motivi che giustificano l'esecuzione dei lavori in economia
devono essere espressamente indicati nel provvedimento che approva il
progetto o ne autorizza l'esecuzione.