Premesso che l'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, conservino vigore in quanto non siano in contrasto con la medesima legge e sino a quando non sia diversamente provveduto dalla Regione. Considerato che l'art. 128 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 stabilisce che sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste, nonche' i tagli delle piante, l'allestimento mercantile e il trasporto dei prodotti e che tale norma, non essendo in contrasto con la normativa regionale, si applica all'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 settembre 1986, n. 0417/Pres., registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1986, registro 13, foglio 81, il quale individua i lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia; Ricordato che l'Azienda delle foreste in attuazione delle proprie finalita' istituzionali sostiene, fra l'altro, anche spese per: interventi per la gestione, la difesa, l'utilizzo, il miglioramento, l'ampliamento dei beni affidati all'azienda; interventi nel settore della protezione, conoscenza e fruizione dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali, compresa la creazione e la gestione di parchi e riserve; pubblicazioni sulla stampa di notizie attinenti all'attivita' aziendale; allestimenti in studio ed ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari e di altro materiale audiovisivo realizzato dsll'Azienda e per conto di essa; organizzazione di manifestazioni, quali convegni, congressi, inaugurazioni, compresi pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborsi spese di viaggio e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni; predisposizione, stampa e divulgazione di libri, poster, de'pliants e materiale scientifico o didattico-divulgativo; Ritenuto opportuno eseguire anche tali ultime spese in economia, secondo quanto previsto dalla lettera l) dell'art. 65 del citato regolamento, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 settembre 1986, n. 0417/Pres., considerando che la loro natura renderebbe difficoltoso, e quindi inopportuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione; Visto che il suddetto art. 65 impone che siano stabiliti i limiti di somma entro i quali ciascuna specie di spesa puo' essere eseguita in economia; Ritenuto opportuno individuare tali limiti di somma; Ravvisata altresi' la necessita' di integrare la disciplina per i servizi in economia da eseguirsi da parte dell'azienda con un apposito regolamento; Vista la deliberazione n. 26 del 17 marzo 1988 con cui il consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste, ai sensi dell'art. 9 a) del regolamento per il funzionamento dell'azienda, allegato al decreto del presidente della giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1975, registro 6, foglio 87, ha espresso parere favorevole alla bozza del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da svolgersi in economia, predisposta da parte della Ragioneria generale della Regione; Ritenuto di riformulare il I comma dell'art. 2 di detto regolamento in maniera tale che non risulti superato dalle modifiche legislative in materia di competenza del personale regionale; Ritenuto inoltre opportuno elevare i limiti di somma di L. 36.000.000 e L. 3.600.000 previsti dall'ultimo comma dell'art. 22 del regolamento per il funzionamento dell'azienda, allegato al decreto del presidente della giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975, rispettivamente a L. 50.000.000 e L. 5.000.000, in considerazione della lievitazione dei prezzi conseguente all'aumento del costo della vita; Visti l'art. 20 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e l'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione n. 2140 del 22 aprile 1988, adottata dalla giunta regionale su proposta del presidente della giunta regionale, di concerto con l'assessore alle finanze; Decreta: I limiti di somma di L. 36.000.000 e L. 3.600.000, previsti dall'ultimo comma dell'art. 22 del regolamento per il funzionamento dell'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, allegato al decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 01210/Pres., sono elevati rispettivamente a L. 50.000.000 e L. 5.000.000. E' approvato il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia dall'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trieste, addi' 3 maggio 1988 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 30 maggio 1988 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, foglio n. 272 REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Art. 1. Servizi in economia 1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa, da parte dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia sono i seguenti: a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili L. 50.000.000; b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti L. 20.000.000; c) illuminazione e riscaldamento dei locali L. 10.000.000; d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali L. 25.000.000; e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi L. 10.000.000; f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie nonche' stampa di tabulati, circolari, ecc. L. 15.000.000; g) abbonamenti a riviste e periodici, acquisto di libri, spese postali L. 5.000.000; h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici, stazioni sperimentali e simili L. 5.000.000; i) provviste ed effetti di corredo al personale dipendente L. 30.000.000; l) pubblicazione sulla stampa di notizie attinenti l'attivita' aziendale L. 20.000.000; m) allestimenti in studio ed ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari e di altro materiale audiovisivo realizzato dall'azienda o per conto di essa L. 75.000.000; n) organizzazione di manifestazioni, quali convegni, congressi, inaugurazioni, compresi pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalita', compensi ai relatori, rimborsi spese di viaggio e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni L. 75.000.000; o) predisposizione, stampa e divulgazione di libri, poster, de'pliants e materiale scientifico o didattico-divulgativo L. 75.000.000; p) interventi per la gestione, la difesa, l'utilizzo, il miglioramento, l'ampliamento dei beni affidati all'azienda L. 150.000.000; q) interventi nel settore della protezione, conoscenza e fruizione dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali, compresa la creazione e la gestione di parchi e riserve L. 150.000.000. 2. Ai contratti relativi ai servizi in economia si applica il disposto dell'art. 22, quarto comma, del Regolamento per il funzionamento dell'azienda, allegato al decreto del Presidente della giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975. 3. I motivi che giustificano l'esecuzione dei lavori in economia devono essere espressamente indicati nel provvedimento che approva il progetto o ne autorizza l'esecuzione.