(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28
                         del 29 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
  1.   La  Regione  autonoma  della  Sardegna,  nell'esercizio  delle
potesta' in materia di polizia locale e  rurale  ad  essa  attribuite
dall'art.  3,  lettera  c),  del proprio statuto speciale e dal primo
comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno  1979,  n.  348,  promuove  e  favorisce  l'istituzione  ed il
potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al  regio  decreto
14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della presente legge.