REGIONE SICILIA
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Norma programmatica
 
   1. Nell'ambito del piano generale di massima di cui all'articolo 1
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, la  Regione  promuove  e
realizza  un programma poliennale di interventi forestali finalizzato
alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, al
ripristino  vegetazionale,  alla  forestazione produttiva integrata e
all'arboricoltura  da  legno  e  connesse  produzioni  energetiche  e
industriali,  mediante  l'utilizzazione  di specie autoctone arboree,
arbustive o erbacee, nonche' al  miglioramento  delle  condizioni  di
vita  e  di sicurezza delle popolazioni, specie nelle zone montane, e
ad accrescere e qualificare i livelli di occupazione  dei  lavoratori
forestali.
   2. Nelle more della redazione del piano generale di massima, sulla
base di scelte, obiettivi  e  criteri  coerenti  con  le  indicazioni
emerse  dagli  studi  predisposti  dall'Amministrazione  forestale  e
compatibili con il piano forestale nazionale,  l'Assessore  regionale
per la agricoltura e le foreste provvede alla redazione ed attuazione
del citato programma poliennale di nuovi interventi forestali,  sulla
base  di stralci annuali, tenuto conto dei terreni nudi, cespugliati,
boscati, arborati gia' acquisiti in virtu' della legge  regionale  18
febbraio  1986,  n.  2,  nonche'  di  quelli acquisibili in base alla
presente legge e alle disposizioni comunitarie.
   3.  Sono  compresi nei programmi stralcio gli interventi forestali
da realizzarsi in conformita' dell'articolo 21.