IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio dell'attivita' di
organizzatore professionale di congressi prevista dall'art. 11  della
legge  17  maggio  1983,  n.  217  "Legge  quadro  per  il  turismo e
interventi per il  potenziamento  e  la  qualificazione  dell'offerta
turistica".