IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1988, n. 30, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli interventi finanziati anche in parte con le risorse di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) si puo' ricorrere al sistema della licitazione privata nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 che ha dato attuazione alla direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici".