Art. 1.
          Criteri per la detenzione di animali da effezione
 
   1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero,  ben
coibentato  ed  impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle tem-
perature e condizioni climatiche sfavorevoli.
   2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora
si renda necessaria,  occorre  che  all'animale  sia  quotidianamente
assicurata  la  possibilita'  di movimento libero e che la catena sia
mobile, con anello agganciato ad una fune di  scorrimento  di  almeno
cinque metri di lunghezza.
   3.   Qualora  i  cani  siano  detenuti  prevalentemente  in  spazi
delimitati, e' necessario uno spazio di almeno 8 metri  quadrati  per
capo  adulto,  fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di
ricovero  devono   essere   aperti   sull'esterno,   per   consentire
sufficiente illuminazione e ventilazione.
   4.  Lo  spazio  occupato  in  modo  permanente  dagli  animali  da
affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
   5.  Ogni  animale  da  affezione  deve  avere   constantemente   a
disposizione acqua da bere.
   6.  Il  nutrimento  fornito  almeno  quotidianamente  fatte, salve
particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantita' e  nella
qualita',   adeguato   alla   specie,  all'eta'  ed  alle  condizioni
fisiologiche dell'animale.