IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La presente legge, a stralcio del piano socio-sanitario regionale, detta norme in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421. La riorganizzazione della rete ospedaliera persegue: a) la razionalizzazione e la riqualificazione dei servizi ospedalieri, ai fini di una piu' equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio regionale e per accrescerne l'efficienza, in relazione al fabbisogno della popolazione e all'ottimale utilizzazione delle risorse; b) l'organizzazione di una rete di servizi conforme, anche per tipologia, alla normativa vigente, finalizzata a fornire ai cittadini le risposte piu' adeguate, in rapporto alle loro diverse esigenze assistenziali; c) l'eliminazione dei ricoveri impropri per ricondurre la rete ospedaliera alla sua propria funzione.