IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto  1989,
   n.  6  concernente assunzione di personale, assegnazione di sede e
   trasferimento
 
   1. L'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989,  n.  6  e'
sostituito dal seguente nuovo articolo:
 
                              "Art. 8.
    Assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento
 
   1.  Per  il personale provinciale delle scuole a carattere statale
si applicano in materia  di  assunzione  le  norme  valevoli  per  il
restante personale provinciale.
   2.  Per  il  personale  di cui al presente articolo l'assegnazione
della sede di servizio e' disposta secondo  l'ordine  di  graduatoria
dei  concorsi,  tenuto  conto  delle preferenze espresse dagli aventi
diritto.
   3. In presenza di posti vacanti e nelle more della loro  copertura
nonche'  per  la copertura dei posti comunque disponibili per assenza
del titolare, potranno essere conferite supplenze  secondo  modalita'
determinate  dalla  Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, nel
numero e profilo professionale necessari a fare fronte al  fabbisogno
di  personale determinato a norma dell'articolo 6. Costituisce titolo
di  precedenza  assoluta  nel  conferimento   di   supplenze   l'aver
conseguito l'idoneita' in concorsi per esami, pubblici o riservati, o
in  prove attitudinali selettive, banditi dalla Provincia autonoma di
Trento, per l'accesso nel rispettivo profilo professionale.
   4. La nomina del personale supplente che in base a  vigenti  norme
di  legge  non  possa  assumere  servizio,  ha  effetto  ai soli fini
giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina
stessa.
   5. I trasferimenti, da scuola a scuola, del personale  provinciale
delle scuole a carattere statale sono disposti a domanda o d'ufficio,
secondo modalita' e limiti determinati dalla Giunta provinciale entro
sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge e sentite le
organizzazioni sindacali. Eventuali trasferimenti di personale  dalle
scuole  a carattere statale a strutture organizzative della Provincia
e viceversa potranno essere disposti entro limiti  determinati  dalla
Giunta provinciale nel contesto delle medesime modalita'".