IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. O b i e t t i v i 1. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalita' giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro), ed in particolare dall'art. 3 dello stesso, dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dell'I.N.A.I.L.) e dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1- bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), ed in attesa di legge regionale di riordino del settore, assicura ai mutilati e invalidi del lavoro, residenti nei comuni della Valle d'Aosta, gli interventi di assistenza economica previsti dall'art. 2 dello statuto dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).