IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Piemonte nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, in applicazione del comma 3 dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attraverso l'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, sentiti gli enti locali, assicura la protezione del patrimonio boschivo; provvede a compiere le azioni atte a ridurre il rischio di incendio; promuove azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione soprattutto nella scuola dell'obbligo d'intesa con le autorita' scolastiche competenti; favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta; promuove corsi di formazione, di base ed avanzati, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e le organizzazioni di volontariato impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi; provvede agli interventi di ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.