IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Settore di intervento 1. La presente legge disciplina il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in conformita' a quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). 2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici ed aerei e che vengono effettuati a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b) i1 servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonche' autoveicoli attrezzati per trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap.