IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Settore di intervento
 
   1. La presente  legge  disciplina  il  settore  del  trasporto  di
persone  mediante autoservizi pubblici non di linea, in conformita' a
quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro  per
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
   2.  Sono  definiti autoservizi pubblici non di linea i servizi che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione  complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici
di  linea  ferroviari,  automobilistici  ed  aerei  e   che   vengono
effettuati  a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari  stabiliti  di
volta in volta.
   3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
     a)  il  servizio  di  taxi  con  autovettura,  motocarrozzetta e
veicoli a trazione animale;
     b)  i1  servizio  di  noleggio  con  conducente  e  autovettura,
motocarrozzetta  e  veicoli  a  trazione animale, nonche' autoveicoli
attrezzati per trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di
handicap.